di Silvia Baratella
Le leggi hanno scarsa efficacia quando tentano di forzare dei cambiamenti nella società, e peraltro di solito registrano invece quelli già avvenuti. In questo caso hanno anche una valenza simbolica, perché la norma esprime la trasformazione di quello che è condiviso dalla comunità e quello che considera inaccettabile, diventando a sua volta orientante. Una parte del femminismo chiede una messa al bando mondiale della pratica che viene definita “gestazione per altri”, sia per sradicarla, sia per marcare a livello simbolico che in tutto il mondo è inaccettabile assoggettare corpi altrui alla realizzazione dei propri progetti, che è illegittimo imporre pratiche mediche potenzialmente nocive a donne sane, “prenotare” e pagare neonate e neonati come se fossero articoli di merce prodotti su misura. Per questo molte, all’estero e in Italia, hanno accolto con favore la recente legge italiana che stabilisce la perseguibilità in Italia della surrogazione di maternità, già reato da vent’anni, commessa da cittadini italiani anche se all’estero. Dall’estero, estranee al contesto in cui la legge è stata approvata e ignorandone i termini precisi, molte la vedono come un primo passo verso l’internazionalizzazione del divieto, come un’importante occasione da cogliere. Qui in Italia però dobbiamo trattare la questione in modo più approfondito.
La norma dovrebbe avere un taglio che sancisca il riconoscimento dell’inviolabilità del corpo femminile per avere l’impatto simbolico che desideriamo come femministe, ma non è affatto così. Il reato di cui si estende la punibilità è stato istituito dalla legge 40/2004. Va ricordato che questa legge non è ispirata all’autodeterminazione delle donne: mira a “tutelare” l’embrione a prescindere dalla madre, facendone un potenziale portatore di un conflitto di interessi con lei, come se potesse esistere e svilupparsi scisso dalla madre e quindi dalla sua volontà. La logica non è quella dell’inviolabilità del corpo femminile. Il punto oggetto dell’intervento legislativo è il comma 6 dell’articolo 12, che recita: «Chiunque, in qualsiasi forma,realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni ola surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro». «Chiunque», «in qualsiasi forma», «realizza» è una formula che mette la gestante e la fornitrice di ovuli sullo stesso piano dei soggetti che dispongono dei loro corpi per i propri fini, vantaggi o profitti: agenzie di intermediazione, cliniche, committenti. Il torto non è ridurre a mezzi di produzione le donne coinvolte, ma l’uso dei gameti e degli embrioni. Questo taglio può essere davvero d’aiuto a una battaglia contro la gpa centrata sull’inalienabilità della libertà delle donne e sulla relazione tra madre e figlia o figlio come fondamento della nostra umanità?
La pratica della maternità surrogata va sradicata internazionalmente, certo, perché dove è legalizzata consiste nel legittimare contratti privati inaccettabili, che violano un sacco le convenzioni internazionali sui diritti umani ratificando il controllo totale di ogni aspetto della vita e del corpo della gestante, la sua perdita di libertà d’azione e d’espressione, la costrizione a subire trattamenti medici che ne mettono a repentaglio la salute, e si concludono di fatto con la compravendita di una neonata o un neonato, separato traumaticamente dalla madre. Non si può sradicarla però se non si considera uno dei due soggetti coinvolti, la madre, o forse nessuno dei due, dato che il comma 6 dell’art. 12 si preoccupa di gameti ed embrioni, ma della neonata o del neonato non fa menzione.
Quello di cui c’è bisogno è un nuovo patto di civiltà che rompa il “contratto sessuale” ereditato dal patriarcato e rifondi a partire dalle donne i principi di indisponibilità del corpo al mercato e l’inalienabilità della libertà umana, che attualmente in Italia e nel mondo sembrano essere compresi solo se attagliati sul corpo maschile, che ne è stato il modello fondante e il beneficiario intenzionale.
A rendere più opaco l’impatto di questo provvedimento contribuisce l’aura nefasta di due anni di leggi repressive con cui il governo in carica ha creato decine di nuovi reati e ha inasprito le pene di quelli esistenti, inquadrandolo in un disegno repressivo piuttosto che di riconoscimento di libertà femminile, aggravato dai commenti con cui la presidente del Consiglio ne ha accompagnato l’iter, per esempio che «non bisogna perdere la specificità del ruolo della madre e del padre», commenti che rimandano più a rigide divisioni di ruoli familiari e all’imposizione della presenza della figura paterna.
(www.libreriadelledonne.it, 7 novembre 2024)