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Nuove prospettive per l'adozione da parte dei single.
 
Con sentenza n. 6078 del 18 marzo 2006, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, nel pronunciarsi su un toccante caso di adozione promosso da una cittadina di origini rumene, lancia un importante segnale al legislatore, teso verso una maggiore sensibilizzazione nei confronti dell'esigenza del soggetto così detto single di vedersi riconoscere il diritto all'adozione. La vicenda ha per protagonista Doinita V., di origini rumene ma residente a Roma dal 1992 e oggi cittadina italiana per avere contratto matrimonio con un uomo del nostro paese. La donna, che nel 2002, ancora single, aveva ottenuto una sentenza di adozione di minore, con pronuncia del tribunale rumeno di Costanza, ne richiede il riconoscimento da parte dello Stato italiano, così da poter portare la piccola Andrea in Italia ed inserirla nella nuova famiglia a tutti gli effetti. Purtroppo, a Doinita il Tribunale per i minorenni di Roma ha negato il riconoscimento della sentenza rumena, poiché la legge italiana preclude di recepire decisioni straniere che regolarizzino fattispecie adottive da parte di una persona singola. Al diniego del Giudice di prime cure, è seguito il ricorso alla Corte d'Appello di Roma, anch'esso rigettato in data 21 aprile 2005, per le stesse motivazioni. Il caso approda così davanti alla Suprema Corte, che non può non seguire la via già percorsa nei primi due gradi di giudizio, ribadendo l'impossibilità di riconoscere una generalizzata adozione internazionale da parte del richiedente non coniugato, giusto il contrasto con la normativa italiana che, a differenza di quella rumena, suole dar valenza a una tal richiesta solo se proveniente da ambo i coniugi. I Giudici di legittimità precisano che il legislatore "ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell'adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse del minore" ma che non si può per questo "fondare il riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di persona singola". In sostanza, nonostante la Convenzione di Strasburgo del 1967 consenta ai singoli Stati di regolamentare liberamente le richieste di adozione da parte dei singoli, salvi il preminente interesse del minore e il criterio di preferenza per l'adozione da parte di coniugi, ciò, come sottolinea la Cassazione, potrebbe avvenire solo in presenza di determinate condizioni.
La Cassazione ha ritenuto di dover rigettare l'istanza della donna per una serie di motivazioni, prima fra tutte la mancanza di elementi probanti circa la sussistenza di quel preesistente "rapporto affettivo e genitoriale di fatto ormai consolidato", così come vuole l'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, alla lettera a. In secondo luogo, con riferimento all'articolo 36 della stessa legge, la Corte ha sottolineato la mancanza, nel caso di specie, del requisito ivi richiesto e relativo al biennio minimo di residenza nel Paese straniero. In effetti, l'ininterrotta residenza di Doinita in Italia, fin dal 1992, appare inconciliabile con la sostenuta comunione di vita ed affetti tra la donna e la minore Andrea, sempre residente in Romania.
Per parola della stessa Cassazione, la mancata prova di un tal legame "è stata correttamente valorizzata dalla Corte d'appello romana quale elemento concorrente alla formazione del convincimento della non configurabilità della situazione che, ai sensi della legge 184 del 1983 comma 4 art. 36 legittima il riconoscimento in Italia della adozione pronunciata in un Paese straniero ad istanza di cittadini italiani".
Consola il fatto che, "I coniugi hanno ottenuto, finalmente, con una sentenza passata in giudicato, la n. 15 del 2006, l'adozione speciale della figlia, in base all'articolo 44, lettera d), della legge 184/1983" e comunque, aggiunge, "In effetti, la sentenza emessa dalla Suprema Corte, seppur di rigetto alle richieste formulate, assume valore se inserita nel contesto normativo e se correttamente interpretata. In conclusione, la Cassazione non ha voluto "fondare il riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di persona singola"; nessuna rivoluzione dunque, ma solo uno slancio teso verso un'interpretazione più elastica della normativa.
Sotto altro profilo, la decisione della Corte ha avuto il merito di esortare un allineamento della posizione italiana a quella europea, superando, come affermato dalla senatrice Marisa Nicchi, "una discriminazione inaccettabile, quella che vede la legge esprimere soltanto un tipo unico di genitorialità e di famiglia". Ma naturalmente non poteva mancare l'ooposizione della Curia secondo la quale: "E’ sbagliato sollecitare il Parlamento a legiferare ampliando le opportunità di adozione per i single ? dal punto di vista della crescita psicologica del minore una coppia offre garanzie che una persona singola non può dare"; reazione del Vaticano scontata, anche alla luce del fatto che, proprio pochi giorni fa, il presidente della Cei Camillo Ruini, aveva fatto appello al mondo politico nel senso di "una speciale attenzione" per "il sostegno della famiglia legittima fondata sul matrimonio". In attesa di sapere se e in quali termini il legislatore italiano vorrà cogliere l'imput della Cassazione, di certo il segnale lanciato dagli "ermellini", accolto o criticato che sia, ha avuto un grande merito: riaccendere i riflettori sulla triste realtà dei tanti minori abbandonati, le cui piccole vite restano, purtroppo, molto spesso "intrappolate" nelle maglie della legge e della burocrazia. Auspicando che la società e il legislatore non perdano mai di vista i diritti e gli interessi dei "grandi di domani", una considerazione appare doverosa: che ad adottare sia una famiglia o sia un single, l'importante resta soddisfare la sete di affetto e di protezione tatuati nel cuore di ogni minore abbandonato.

 
A presto, Laura Bruscella


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