Nuove
prospettive per l'adozione da parte dei single.
Con sentenza n. 6078 del 18 marzo 2006, la prima sezione civile della Corte
di Cassazione, nel pronunciarsi su un toccante caso di adozione promosso da una
cittadina di origini rumene, lancia un importante segnale al legislatore, teso
verso una maggiore sensibilizzazione nei confronti dell'esigenza del soggetto
così detto single di vedersi riconoscere il diritto all'adozione. La vicenda
ha per protagonista Doinita V., di origini rumene ma residente a Roma dal 1992
e oggi cittadina italiana per avere contratto matrimonio con un uomo del nostro
paese. La donna, che nel 2002, ancora single, aveva ottenuto una sentenza di adozione
di minore, con pronuncia del tribunale rumeno di Costanza, ne richiede il riconoscimento
da parte dello Stato italiano, così da poter portare la piccola Andrea
in Italia ed inserirla nella nuova famiglia a tutti gli effetti. Purtroppo, a
Doinita il Tribunale per i minorenni di Roma ha negato il riconoscimento della
sentenza rumena, poiché la legge italiana preclude di recepire decisioni
straniere che regolarizzino fattispecie adottive da parte di una persona singola.
Al diniego del Giudice di prime cure, è seguito il ricorso alla Corte d'Appello
di Roma, anch'esso rigettato in data 21 aprile 2005, per le stesse motivazioni.
Il caso approda così davanti alla Suprema Corte, che non può non
seguire la via già percorsa nei primi due gradi di giudizio, ribadendo
l'impossibilità di riconoscere una generalizzata adozione internazionale
da parte del richiedente non coniugato, giusto il contrasto con la normativa italiana
che, a differenza di quella rumena, suole dar valenza a una tal richiesta solo
se proveniente da ambo i coniugi. I Giudici di legittimità precisano che
il legislatore "ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze,
tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del
giudice, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di
minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell'adozione
legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse
del minore" ma che non si può per questo "fondare il riconoscimento
di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di persona
singola". In sostanza, nonostante la Convenzione di Strasburgo del 1967 consenta
ai singoli Stati di regolamentare liberamente le richieste di adozione da parte
dei singoli, salvi il preminente interesse del minore e il criterio di preferenza
per l'adozione da parte di coniugi, ciò, come sottolinea la Cassazione,
potrebbe avvenire solo in presenza di determinate condizioni. La Cassazione
ha ritenuto di dover rigettare l'istanza della donna per una serie di motivazioni,
prima fra tutte la mancanza di elementi probanti circa la sussistenza di quel
preesistente "rapporto affettivo e genitoriale di fatto ormai consolidato",
così come vuole l'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, alla lettera
a. In secondo luogo, con riferimento all'articolo 36 della stessa legge, la Corte
ha sottolineato la mancanza, nel caso di specie, del requisito ivi richiesto e
relativo al biennio minimo di residenza nel Paese straniero. In effetti, l'ininterrotta
residenza di Doinita in Italia, fin dal 1992, appare inconciliabile con la sostenuta
comunione di vita ed affetti tra la donna e la minore Andrea, sempre residente
in Romania. Per parola della stessa Cassazione, la mancata prova di un tal
legame "è stata correttamente valorizzata dalla Corte d'appello romana
quale elemento concorrente alla formazione del convincimento della non configurabilità
della situazione che, ai sensi della legge 184 del 1983 comma 4 art. 36 legittima
il riconoscimento in Italia della adozione pronunciata in un Paese straniero ad
istanza di cittadini italiani". Consola il fatto che, "I coniugi
hanno ottenuto, finalmente, con una sentenza passata in giudicato, la n. 15 del
2006, l'adozione speciale della figlia, in base all'articolo 44, lettera d), della
legge 184/1983" e comunque, aggiunge, "In effetti, la sentenza emessa
dalla Suprema Corte, seppur di rigetto alle richieste formulate, assume valore
se inserita nel contesto normativo e se correttamente interpretata. In conclusione,
la Cassazione non ha voluto "fondare il riconoscimento di una generalizzata
ammissibilità di tale adozione da parte di persona singola"; nessuna
rivoluzione dunque, ma solo uno slancio teso verso un'interpretazione più
elastica della normativa. Sotto altro profilo, la decisione della Corte ha
avuto il merito di esortare un allineamento della posizione italiana a quella
europea, superando, come affermato dalla senatrice Marisa Nicchi, "una discriminazione
inaccettabile, quella che vede la legge esprimere soltanto un tipo unico di genitorialità
e di famiglia". Ma naturalmente non poteva mancare l'ooposizione della Curia
secondo la quale: "E sbagliato sollecitare il Parlamento a legiferare
ampliando le opportunità di adozione per i single ? dal punto di vista
della crescita psicologica del minore una coppia offre garanzie che una persona
singola non può dare"; reazione del Vaticano scontata, anche alla
luce del fatto che, proprio pochi giorni fa, il presidente della Cei Camillo Ruini,
aveva fatto appello al mondo politico nel senso di "una speciale attenzione"
per "il sostegno della famiglia legittima fondata sul matrimonio". In
attesa di sapere se e in quali termini il legislatore italiano vorrà cogliere
l'imput della Cassazione, di certo il segnale lanciato dagli "ermellini",
accolto o criticato che sia, ha avuto un grande merito: riaccendere i riflettori
sulla triste realtà dei tanti minori abbandonati, le cui piccole vite restano,
purtroppo, molto spesso "intrappolate" nelle maglie della legge e della
burocrazia. Auspicando che la società e il legislatore non perdano mai
di vista i diritti e gli interessi dei "grandi di domani", una considerazione
appare doverosa: che ad adottare sia una famiglia o sia un single, l'importante
resta soddisfare la sete di affetto e di protezione tatuati nel cuore di ogni
minore abbandonato.
A presto, Laura Bruscella
postaingioco@libreriadelledonne.it
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